LEGGE 9 luglio 1940, n. 923
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. La spesa autorizzata con R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1344, per la costruzione di nuovi edifici ad uso di manifatture e di magazzini tabacchi è elevata da 50 a 80 milioni di lire. La somma da inscrivere nell'apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato in dipendenza del citato R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1344, è, per gli esercizi finanziari dal 1940-41 al 1942-43, aumentata da 10 a 20 milioni di lire. Con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 9 luglio 1940-XVIII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Di Revel Visto, il Guardasigilli: Grandi
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