Art. 1
Il Ministro per i lavori pubblici, durante il tempo di guerra, è autorizzato a disporre l'esecuzione di lavori per l'urgente riparazione e ricostruzione di opere pubbliche, anche di interesse di enti ausiliari dello Stato, danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche, in deroga a tutte le disposizioni vigenti. All'uopo è autorizzata una prima assegnazione di lire 20 milioni da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti alla iscrizione in bilancio della somma suddetta, in relazione all'abbisogno.