LEGGE 1 luglio 1940, n. 947
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È concessa facoltà al Ministero dell'aeronautica di assumere in servizio fino al numero di trenta i candidati dichiarati idonei nel concorso per esami bandito con decreto Ministeriale 20 luglio 1938-XVI per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario aeronautico. Tali assunzioni avverranno nell'ordine risultante dalla graduatoria degli esami a suo tempo formata. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Di Revel Visto, il Guardasigilli: Grandi
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