LEGGE 9 luglio 1940, n. 950

Type Legge
Publication 1940-07-09
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È autorizzata la spesa di L. 16.000.000 per la costruzione di opere intese ad agevolare il traffico degli oli minerali a Porto Marghera (Venezia). La suindicata somma sarà inscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di L. 4.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari a partire da quello 1940-41 fino al 1943-44. Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 9 luglio 1940-XVIII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Serena - Di Revel Visto, il Guardasigilli: Grandi

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