LEGGE 9 luglio 1940, n. 1093
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. L'art. 8 del regolamento speciale edilizie contenente norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano regolatore edilizio di massima della città vecchia e zone adiacenti della città di Fiume, approvato con Regio decreto-legge 27 febbraio 1936-XIV, n. 655, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1279, è sostituito dal seguente: Art. 8. - «I nuovi fabbricati debbono avere, in massima, due piani oltre il piano terra, e soltanto quelli che prospettano su ampie vie e piazze possono avere anche un terzo piano, oltre il piano terra. Può tuttavia ammettersi: a) che nelle vie ampie della città nuova il rapporto tra altezza e larghezza stradale sia di 3/2 (tre metà), con un solo piano attico arretrato e con un massimo assoluto di metri 24; b) che per le vie che costituiscono il perimetro della città vecchia non si debbano superare, in nessun caso, i cinque piani, compreso il piano terreno, per non soffocare e chiudere il vecchio abitato». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 9 luglio 1940-XVIII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Serena - Grandi - Di Revel - Bottai Visto, il Guardasigilli: Grandi
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