LEGGE 12 luglio 1940, n. 1171

Type Legge
Publication 1940-07-12
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Tutta l'avena di produzione nazionale, quella introdotta nel territorio del Regno dalla Libia, dall'Africa Orientale italiana e dall'Albania, nonchè quella eventualmente introdotta dall'estero anche in temporanea importazione, deve essere conferita agli ammassi per la vendita collettiva. L'obbligo del conferimento spetta al produttore o chi abbia titolo per disporre del prodotto. È data peraltro facoltà di non conferire all'ammasso le quantità occorrenti per la semina o per altre accertate esigenze aziendali. Tali quantità, che non possono formare oggetto di atti di alienazione, sono determinate dalla Sezione della cerealicoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, per ogni Provincia ed approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

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