LEGGE 18 agosto 1940, n. 1196
Art. 1
Le norme relative a concessioni di pensione per danni di guerra, contenute nell'art. 69, terzo comma, del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, e successive disposizioni, sono modificate come segue: Per i cittadini divenuti invalidi e per le famiglie dei cittadini morti per fatti di guerra rimangono in vigore le norme dell'art. 4, lettere a) e b) del testo unico sul risarcimento dei danni di guerra, approvato can decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426. È concessa pensione anche nei casi di morte e di invalidità per malattie derivanti da privazioni, sevizie o maltrattamenti subiti durante l'internamento in paese del nemico. Per il resto si applicano a tali pensioni le disposizioni vigenti sulle pensioni di guerra in quanto applicabili. Le pensioni stesse sono liquidate sul grado di soldato e la loro misura è quella stabilita dalle tabelle D, H, L, annesse al R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491. Sono concessi anche gli assegni di superinvalidità, cumulo e supplementari con le norme che ne regolano la concessione ai militari non combattenti e loro congiunti. Per la concessione nella misura intera a favore dei genitori, collaterali ed avi è necessario che il richiedente abbia subito la perdita dei necessari mezzi di sussistenza, e per la concessione in misura ridotta che abbia subito una notevole diminuzione di essi.
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