LEGGE 13 agosto 1940, n. 1222
Art. 1
È ripristinata, fino al 31 dicembre 1941-XX, alle stesse condizioni previste dal provvedimento originario, la concessione di importazione temporanea di miele greggio per essere raffinato e confezionato in recipienti o impiegato nella fabbricazione di caramelle o di torrone (R. decreto-legge 10 giugno 1938-XVI, n. 921, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 166, e legge 19 maggio 1939-XVII, n. 731).
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