LEGGE 18 agosto 1940, n. 1300
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. La tabella organica del personale in servizio permanente effettivo retribuito, addetto ai Comandi della volontaria per la sicurezza nazionale, è abrogata e sostituita dalla seguente: Primi aiutanti . . n. 80 Aiutanti capo . . » 100 Aiutanti . . » 155 Primi capi squadra . . » 195 Capi squadra . . » 825 Vice capi squadro. . . » 1395 Camicie nere scelte . . . » 1395 Camicie nere. . . » 1935 Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per la esecuzione della presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 18 agosto 1940-XVIII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Teruzzi - Di Revel Visto, il Guardasigilli: Grandi
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.