LEGGE 25 agosto 1940, n. 1305

Type Legge
Publication 1940-08-25
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

Il Ministro per la marina è autorizzato ad eseguire lavori per miglioramenti all'efficienza bellica ed alle opere portuali delle Piazze marittime sino all'importo complessivo di lire 265.000.000 così ripartite: Esercizio finanziario 1940-41 . . . L. 55.000.000 » 1941-42 . . . » 60.000.000 » 1942-43 . . . » 60.000.000 » 1943-44 . . . » 50.000.000 » 1944-45 . . . » 40.000.000

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.