LEGGE 25 agosto 1940, n. 1306
Art. 1
Il primo comma dell'art. 14 della legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093, quale risulta modificato dall'art. 17 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1519, è sostituito dal seguente: «I ruoli organici dei sottufficiali del Regio esercito, esclusi quelli dell'Arma dei Reali carabinieri, delle Forze armate terrestri dell'Africa Orientale Italiana e del Regio corpo truppe libiche, sono stabiliti come appresso: Sergenti raffermati e sergenti maggiori N. 11.793 Marescialli ordinari, marescialli capi e marescialli maggiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 11.790
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