LEGGE 25 agosto 1940, n. 1382
Art. 1
Nei casi di occupazione di urgenza di immobili espropriandi per esigenze militari, l'Amministrazione della guerra, in attesa di provvedere all'espletamento della regolare procedura espropriativa, ha facoltà - qualora gli immobili stessi non siano gravati da ipoteca, nè su di essi esistano crediti privilegiati - di corrispondere anticipi fino alla metà dell'approssimativa indennità di esproprio, da determinarsi con perizia sommaria degli organi tecnici militari.
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