LEGGE 25 settembre 1940, n. 1424
Art. 1
Linea doganale. Il lido del mare, le sponde nazionali del lago di Lugano opposte a quelle estere, i confini con gli altri Stati costituiscono la linea doganale. Sono tuttavia, considerati entro la linea doganale gli specchi d'acqua dei porti marittimi e delle rade destinati all'ancoraggio delle navi. Sono considerati fuori della linea doganale: le acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio; i due versanti fra la sommità delle Alpi e le frontiere di Nizza e Susa, dichiarati neutrali con la convenzione italo-francese del 7 marzo 1861; il comune di Campione d'Italia; il comune di Livigno; il territorio di Zara con le isole Lagosta, e Pelagosa; la zona franca del carnaro; i Punti e i Depositi franchi. Con Reali decreti, salva l'eccezione di cui all'art. 78, può essere stabilito quali altri territori siano da considerare fuori della linea doganale, e può altresì essere modificata la linea doganale stessa. Nei territori extra-doganali sopra elencati, il Ministro per le finanze, con suo decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del Regno, può vietare depositi di determinate merci estere, soggette a diritti di confine, ovvero limitarli ai bisogni degli abitanti.
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