LEGGE 4 settembre 1940, n. 1547

Type Legge
Publication 1940-09-04
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Gran Consiglio del Fascismo ha espresso il suo parere; Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Possono essere emanate con decreto Reale, nei modi previsti dall'art. 1, comma primo, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme relative alle materie indicate nel n. 3 dello stesso articolo, anche quando si modifichino con esse disposizioni contenute in provvedimenti legislativi emanati prima dell'entrata in vigore della presente legge. La facoltà di provvedere con decreto Reale ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, può essere esercitata per l'organizzazione ed il funzionamento delle Amministrazioni militari dello Stato e per l'ordinamento del personale civile ad esse addetto, ferma la necessità di provvedere con legge nelle materie relative all'ordinamento delle Forze armate, nonchè al reclutamento, stato e avanzamento del personale militare di qualsiasi categoria appartenente alle stesse Forze armate. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Sali Rossore, addì 4 settembre 1940-XVIII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - GRANDI Visto, il Guardasigilli: GRANDI

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