LEGGE 1 novembre 1940, n. 1610

Type Legge
Publication 1940-11-01
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

In tempo di guerra o di eccezionali emergenze i cittadini che svolgono attività connesse con le operazioni militari o direttamente utilizzabili ai fini della difesa della Nazione possono, con decreto del Ministro per la guerra o per la marina o per l'aeronautica, essere assoggettati alla giurisdizione militare. In tale posizione detti cittadini, nei rapporti tra loro ed i Militari delle Forze armate, sono soggetti alle norme dei vigenti regolamenti di disciplina militare, in base all'equiparazione di rango a grado militare da stabilirsi dal Ministro competente di concerto con quello per le finanze. Ciascun Ministero militare fisserà le modalità per l'uso delle divise o distintivi da parte delle persone militarizzate a norma della presente legge.

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