LEGGE 28 novembre 1940, n. 1772

Type Legge
Publication 1940-11-28
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Durante lo stato di guerra è in facoltà della Amministrazione statale sospendere l'esecuzione di opere in corso. La sospensione dovrà risultare da apposito verbale da compilarsi in applicazione del combinato disposto degli articoli 16 ed 89 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato o in applicazione delle norme vigenti in materia, secondo i regolamenti dell'Amministrazione appaltante.

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