LEGGE 27 gennaio 1941, n. 39

Type Legge
Publication 1941-01-27
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato della guerra attuale, è sospesa l'applicazione dell'art. 1 del R. decreto 27 marzo 1939-XVII, n. 1223, e dell'art. 1 del R. decreto 28 marzo 1939-XVII, n. 2245, limitatamente agli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza che appartengano o che abbiano appartenuto a comandi, unità, reparti, servizi od enti militari mobilitati per la guerra attuale.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.