LEGGE 30 gennaio 1941, n. 84

Type Legge
Publication 1941-01-30
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

Il Ministro per la marina è autorizzato ad assumere impegni per spese relative a servizi e prestazioni dipendenti dallo stato di guerra, entro il limite massimo di lire due miliardi, in aggiunta alle somme già stanziate per le spese predette.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.