LEGGE 20 gennaio 1941, n. 105
Art. 1
Ad iniziare il piano di opere pubbliche che dovrà dare al Paese attrezzatura adeguata alle sue nuove maggiori necessità, è autorizzata la spesa: di L. 3.400.000.000 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito; di L. 600.000.000 per contributi straordinari all'Azienda autonoma statale della strada, da destinare sia alla sistemazione e al miglioramento della rete delle strade statali, sia alla costruzione di nuove arterie della stessa rete. Gli impegni relativi verranno assunti negli esercizi 1940-XIX-1941-XX e 1941-XX-1942-XXI, con facoltà di protrarne l'assunzione all'esercizio 1942-XXI-1943-XXII. In dipendenza degli impegni suindicati, gli stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada, verranno effettuati nei vari esercizi con decreti del Ministro per le finanze in relazione al fabbisogno. Con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, sarà provveduto all'attribuzione della predetta somma di L. 3.400.000.000 ai vari gruppi di opere ed alle eventuali successive variazioni, salvi i limiti stabiliti dall'art. 6. Con gli stessi provvedimenti verrà stabilita la somma da destinare agli oneri generali e alle spese di personale non di ruolo, in dipendenza dell'attuazione della presente legge.
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