LEGGE 27 febbraio 1941, n. 160

Type Legge
Publication 1941-02-27
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Per l'anno 1941 la percentuale massima degli ufficiali generali della Regia aeronautica che potranno essere collocati nella posizione di congedo speciale stabilita con legge 4 aprile 1935-XIII, n. 493, e successive aggiunte e modifiche, è portata al 4 per cento degli organici complessivi in vigore per i vari gradi di generale. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 febbraio 1941-XIX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - DI REVEL Visto: (ai sensi dei R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76) MUSSOLINI

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.