LEGGE 17 febbraio 1941, n. 170
Art. 1
Chiunque, senza l'autorizzazione dei competenti organi statali, cede, a qualsiasi titolo, a persone fisiche o giuridiche straniere aeromobili civili aventi nazionalità italiana, è punito con la multa non inferiore a lire ventimila ed estensibile fino al decuplo del valore dell'aeromobile ceduto.
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