LEGGE 24 febbraio 1941, n. 254
Art. 1
Sono deferite all'autorità giudiziaria ordinaria le controversie collettive e individuali relative a rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti di Enti pubblici inquadrati nelle Associazioni sindacali. Fino all'entrata in vigore del Codice di procedura civile, approvato con R. decreto 28 ottobre 1940-XVIII, n. 1443, si osservano, nei giudizi relativi alle anzidette controversie, le norme processuali vigenti per la risoluzione delle controversie collettive o individuali di lavoro.
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