LEGGE 3 marzo 1941, n. 317
Art. 1
A decorrere dall'11 giugno 1940-XVIII e sino alla data di cessazione dello stato di guerra gli studenti universitari ammessi ai corsi preliminari navali previsti dalla legge 3 giugno 1937-XV, n. 1165, e successive modificazioni, possono, anche dopo un sol corso ed indipendentemente dal conseguimento della laurea, essere nominati aspiranti di complemento nei rispettivi Corpi militari della Regia marina. Gli aspiranti predetti possono conseguire la nomina a guardiamarina o sottotenente di complemento, rispettivamente nel Corpo di Stato Maggiore o negli altri Corpi militari della Regia marina, dopo due mesi di servizio da aspirante, se laureati, e dopo sei mesi, se sprovvisti di laurea. Agli effetti degli obblighi di leva il servizio complessivo alle armi degli aspiranti e dei guardiamarina o sottotenenti di complemento di cui ai precedenti comma resta fissato in 14 mesi.
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