LEGGE 9 maggio 1941, n. 451
Art. 1
L'art. 26 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, modificato dall'art. 7 della legge 13 agosto 1940, n. 1185, è sostituito dal seguente: « Potrà farsi luogo su parere favorevole della Commissione superiore di avanzamento, di cui all'articolo 59, a speciali promozioni per merito straordinario di ufficiali di qualsiasi grado che, oltre a possedere eccezionali qualità culturali, militari e professionali, così da dare sicuro affidamento di reggere in modo distinto il comando e le funzioni del grado superiore, abbiano compiuto imprese di volo che abbiano dato lustro all'Arma ed alla Nazione. Le proposte per le promozioni per merito straordinario sono fatte a Sua Maestà il RE IMPERATORE con particolareggiata relazione da parte del Ministro per l'aeronautica. Tali promozioni, che decorreranno sempre dalla data del decreto, avranno luogo con precedenza su tutti i pari grado ed indipendentemente da ogni altro requisito richiesto dalla presente legge, purchè l'ufficiale sia compreso nelle seguenti aliquote del ruolo organico in vigore, calcolandosi come unità l'eventuale frazione e non tenendo conto degli ufficiali non promovibili a norma di legge: A) Sottotenenti e tenenti: - nel primo dodicesimo se appartenenti al ruolo naviganti ed al ruolo servizi dell'Arma aeronautica o al ruolo ingegneri e al ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico; - nel primo decimo se appartenenti al ruolo commissariato e al ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico; - nel primo ottavo se appartenenti al ruolo specialisti dell'Arma aeronautica od al ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico; B) Capitani e maggiori: - nei primo dodicesimo se appartenenti al ruolo naviganti e al ruolo servizi dell'Arma aeronautica o al ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico; - nel primo decimo se appartenenti al ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico; - nel primo ottavo se appartenenti al ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico; C) Tenenti colonnelli: - nel primo dodicesimo se appartenenti al ruolo naviganti dell'Arma aeronautica; - nel primo nono se appartenenti al ruolo servizi dell'Arma aeronautica o al ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico od al ruolo commissariato del Corpo di Commissariato aeronautico: - nel primo ottavo se appartenenti al ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico; D) Colonnelli: - nel primo nono se appartenenti al ruolo naviganti dell'Arma aeronautica o al ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico; - nel primo quarto se appartenenti al ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico o al ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico; E) Ufficiali generali: - nel primo nono se appartenenti al ruolo naviganti dell'Arma aeronautica; - nel primo quarto se appartenenti al ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico o al ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico o al ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico. Il computo per i sottotenenti e tenenti in servizio permanente effettivo è effettuato sull'organico complessivo dei subalterni. Qualora l'ufficiale riconosciuto idoneo all'avanzamento per merito straordinario non rientri nell'aliquota di cui sopra, verrà spostato nel ruolo di altrettanti posti, assumendo, a tutti gli effetti, la stessa anzianità di grado dell'ufficiale che verrà a seguirlo immediatamente. Se, per effetto di tale spostamento l'ufficiale venga a trovarsi o si trovi già compreso nei limiti per la inscrizione sui quadri di avanzamento a scelta assoluta, la sua posizione, rispetto all'ordine di promovibilità di cui al seguente articolo 69, dovrà essere determinata. o riesaminata dalla Commissione superiore di avanzamento».
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