LEGGE 14 giugno 1941, n. 617
Art. 1
L'art. 8 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, riguardante la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato, è sostituito dal seguente: I rimanenti nove decimi del prezzo di vendita saranno pagati in nove rate annuali eguali con l'interesse legale a scalare. L'acquirente ha facoltà di anticiparli in tutto od in parte. Per i beni di provenienza dell'Asse ecclesiastico è ammesso il pagamento mediante obbligazioni ecclesiastiche giusta l'art. 17 della legge 15 agosto 1867, n. 3848. L'Amministrazione demaniale, a proprio giudizio insindacabile, può disporre che il prezzo di vendita sia integralmente pagato in unica soluzione entro il termine di giorni dieci da quello in cui sarà stata notificata all'aggiudicatario l'intervenuta approvazione del verbale di aggiudicazione. La facoltà di cui al precedente comma può essere esercitata anche negli esperimenti d'asta successivi al primo andato deserto o conseguenti a quello nel cui avviso d'asta sia stato prescritto l'esperimento di rincaro, ancorchè per il primo incanto siasi prestabilito il pagamento rateale del prezzo. Le norme di cui ai precedenti comma terzo e quarto possono essere applicate anche nei riguardi di esperimenti di asta che all'entrata in vigore della presente legge siano in corso di espletamento ».
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