LEGGE 8 luglio 1941, n. 710
Art. 1
Sulle quote dei proventi devolute, per le contravvenzioni stradali, alle provincie ed ai comuni a norma del 1° capo verso, 2° parte dell'art. 119 R. decreto 8 dicembre 1933-XII, n. 1740, è dovuto il decimo alle cancellerie giudiziarie che ne effettuano il ricupero.
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