LEGGE 11 luglio 1941, n. 733
Art. 1
Al R. decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, sono apportate le seguenti variazioni: a) L'art. 4 è sostituito dal seguente: «L'imposta è ridotta alla metà per i domestici, per i fanciulli al di sotto di 12 anni e per i componenti di famiglia con non meno di cinque figli a carico dei genitori, che soggiornino nel Comune per cure climatiche o balneari. Per i partecipanti a comitive di almeno quindici persone, organizzate dall'Opera nazionale Dopolavoro o da uffici di viaggio e turismo autorizzati a norma del R. decreto-leggo 23 novembre 1936-XV, n. 2523, l'imposta è ridotta del 25 peri cento. L'Imposta è ridotta del 50 per cento per i partecipanti a comitive di almeno 15 persone organizzate da istituti scolastici a scopo d'istruzione.». b) L'art. 5 è sostituito dal seguente: « Sono esenti dall'imposta di soggiorno: 1) i decorati di medaglia d'oro al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra delle prime quattro categorie, nonchè una persona accompagnatrice, quando la mutilazione od invalidità la renda necessaria; 3) gli ambasciatori e gli agenti diplomatici delle nazioni estere, nonchè i consoli e gli agenti consolari, non regnicoli nè naturalizzati, purchè esista parità di trattamento negli Stati dai quali dipendono e purchè non esercitino nel Regno un commercio, una industria od una professione e non siano amministratori di aziende commerciali; 4) gli impiegati e salariati dello Stato, gli appartenenti al Regio esercito e agli altri Corpi armati dello Stato, quando si trovano nel Comune per ragioni di servizio, nonchè le persone di famiglia abitualmente con essi conviventi e a carico, che li accompagnino o li raggiungano nel Comune stesso; 5) i sacerdoti che si recano nel Comune per ragioni del loro ministero ed i religiosi che dimorano presso collettività ecclesiastiche; 6) coloro che dimorano in alloggi di loro proprietà o Comunque in alloggi per i quali risultino personalmente iscritti nei ruoli della imposta sul valore locativo, nonchè i loro coniugi, parenti e affini fino al terzo grado e le persone di servizio quando abitino negli alloggi medesimi; 7) coloro che risultino assoggettati nel Comune all'imposta di famiglia e le persone abitualmente con essi conviventi; 8) i bambini di età non superiore ai tre anni; 9) coloro che dimorano in collegi o istituti a scopo di educazione o frequentino scuole pubbliche o private od altri istituti di istruzione aventi sede nel Comune; 10) coloro che sono ricoverati a regime comune in ospedali pubblici, manicomi, od altri istituti pubblici di assistenza; 11) coloro che si trattengono nel Comune a scopo di lavoro presso aziende industriali, commerciali o agricole od altre imprese; 12) le persone che pernottano in bivacchi o in rifugi alpini con o senza custode. Nelle stazioni di soggiorno e di cura, nonchè nelle località climatiche, balneari e termali sono esenti dall'imposta, oltre le persone indicate nel capoverso precedente: a) i poveri inviativi per ragioni di cura a spese dello Stato, delle provincie, dei comuni o di un'istituzione, anche privata, di assistenza o beneficenza; b) i militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Milizia volontaria sicurezza nazionale, dei Reali carabinieri e degli altri Corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato inviati alla Cura per disposizione delle autorità competenti; c) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la causa nazionale inviati alla cura per infermità contratte per le cause accennate; d) i partecipanti in genere alle colonie o istituzioni similari dipendenti dalle organizzazioni del Partito Nazionale Fascista, o da enti pubblici, ovvero mantenute da imprese o ditte private senza scopo di lucro e con spese a totale loro carico; e) i medici chirurghi. Il Ministero delle finanze può concedere specifiche esenzioni dall'imposta di soggiorno a coloro che partecipano, inquadrati e alle dipendenze di un incaricato del Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista ad adunate ovvero manifestazioni sportive culturali o di altro genere a carattere nazionale disposte dal Direttorio medesimo».
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.