LEGGE 11 luglio 1941, n. 736
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. I presidenti, i vicepresidenti e i membri delle Commissioni centrale, provinciali e distrettuali per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari, costituite a norma delle disposizioni contenute nel titolo IV del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, e che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 2870, e 1 (ultimo comma) della legge 20 novembre 1939, n. 1911, e dell'art. 1 del R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1516, scadrebbero dalla carica, per compiuto quadriennio, il 28 ottobre 1941-XX, sono confermati in carica per un altro biennio a decorrere dalla data suddetta, salvo le decadenze previste dagli articoli 7 del decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1516, e 1 della legge 20 novembre 1939-XVIII, n. 1911. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 11 luglio 1941-XIX VITTORIO EMANUELE Mussolini - Revel - Grandi Visto, il Guardasigilli: Grandi
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