LEGGE 4 luglio 1941, n. 739
Art. 1
Per le esigenze dei trasporti dei carboni e di altri prodotti minerari della zona meridionale della Sardegna il Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze può autorizzare la limitazione del servizio pubblico sulla diramazione Iglesias-Palmas Suergiu ed anche, in caso di necessità, su altri tronchi della ferrovia Siliqua-Calasetta concessa alla Società anonima Ferrovie Meridionali Sarde.
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