LEGGE 11 luglio 1941, n. 802

Type Legge
Publication 1941-07-11
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Per sopperire alle spese inerenti alla gestione degli ammassi obbligatori dei prodotti agricoli e alla selezione e prima lavorazione di quelli, fra tali prodotti, che ne siano suscettibili, gli enti ammassatori possono ottenere anticipazioni dagli Istituti autorizzati al finanziamento degli ammassi, nella misura che sarà, annualmente, determinata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Tali anticipazioni sono privilegiate sui prodotti conferiti e sul ricavo della loro vendita, con privilegio di grado immediatamente posteriore a quello previsto dall'art. 8, primo comma, del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e successive modificazioni. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 11 luglio 1941-XIX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - TASSINARI - GRANDI - Di REVEL Visto, il Guardasigilli: GRANDI

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