LEGGE 4 luglio 1941, n. 807

Type Legge
Publication 1941-07-04
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. I diritti previsti dagli articoli 178 del Codice per la marina mercantile e 41 della legge 23 luglio 1896, n. 318, per la temporanea sosta delle merci e di qualsiasi altra materia depositata sui moli, sulle calate e sugli scali dei porti e delle darsene, e sulle spiagge, sono determinati con decreto del capo della Direzione marittima, competente per territorio, sentito il parere del Consiglio provinciale delle corporazioni e dell'Intendenza di finanza competente. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 4 luglio 1941-XIX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - HOST VENTURI - DI REVEL - RICCI Visto, il Guardasigilli: GRANDI

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