LEGGE 25 luglio 1941, n. 929

Type Legge
Publication 1941-07-25
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

L'art. 80 delle norme approvate col R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, è sostituito dal seguente: «I sottotenenti di complemento sono normalmente tratti, salvo disposizioni speciali: a) dai militari che abbiano compiuto con esito favorevole i corsi per allievi ufficiali di complemento della Regia aeronautica previsti dalle vigenti disposizioni; b) dagli allievi dei corsi regolari della Regia accademia aeronautica che abbiano superato il 2° anno di corso; detti allievi non potranno però essere nominati sottotenenti di complemento che nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica; c) dai sottufficiali congedati che abbiano prestato almeno otto anni di effettivo servizio militare e possiedano il titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi di cui alla lettera a); d) dai cittadini italiani laureati in ingegneria aeronautica, indipendentemente dalla frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento di cui alla legge 2 dicembre 1940-XIX, n. 1848, ed esclusivamente per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico». Per conseguire la nomina di cui sopra, gli aspiranti dovranno soddisfare alle condizioni stabilite dalla legge sullo stato degli ufficiali e non aver superato il 40° anno di età. Sono altresì inscritti di ufficio nei ruoli di complemento col proprio grado ed anzianità gli ufficiali dispensati dal servizio permanente e che non debbano essere collocati in diversa posizione per effetto delle vigenti disposizioni. A parità di grado e di anzianità, gli ufficiali di complemento provenienti dai dispensati dal servizio permanente sono inscritti nei ruoli prima di ogni altro.

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