LEGGE 25 luglio 1941, n. 939
Art. 1
Al personale civile di ruolo in servizio permanente in Albania è assegnata, in aggiunta al trattamento normale di carattere fisso in Italia, con esclusione di qualsiasi altro emolumento dipendente da attribuzioni o servizi speciali che non siano effettivamente disimpegnati in Albania, la seguente indennità giornaliera: Grado 2° ............................ L. 170 " 3° ............................ " 150 " 4° ............................ " 130 " 5° ............................ " 110 " 6° ............................ " 95 " 7° ............................ " 80 " 8° ............................ " 70 " 9° ............................ " 60 " 10° ............................ " 55 " 11° ............................ " 50 " 12° ............................ " 40 " 13° ............................ " 30 Personale subalterno ................ " 25 Al personale con famiglia acquisita l'indennità predetta viene maggiorata di L. 10 giornaliere. L'indennità è dovuta dal giorno dell'arrivo in Albania al giorno d'uscita incluso. L'indennità fissata nel 1° comma del presente articolo è ridotta di un quinto quando detto personale fruisca di alloggio gratuito fornitogli dall'Amministrazione.
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