LEGGE 24 agosto 1941, n. 1046

Type Legge
Publication 1941-08-24
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

L'art. 7 della legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 500, è così modificato: «Il presidente dell'Ente è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio dei Ministri. Egli dura in carica quattro anni e può essere riconfermato. Vice presidente di diritto è il direttore marittimo di Napoli. Egli coadiuva il presidente; in caso che questi sia assente od impedito, lo sostituisce, esercitandone tutte le funzioni. Il presidente dell'Ente deve risiedere a Napoli; a lui sarà corrisposta, sul bilancio dell'Ente, una indennità annua, nella misura che sarà fissata dal Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze. Se è nominato presidente dell'Ente un funzionario, civile o militare dello Stato, egli potrà essere collocato fuori ruolo. L'Ente deve, in tal caso, rimborsare allo Stato la spesa inerente al trattamento economico, al lordo delle ritenute, di cui fruisce il funzionario statale e deve inoltre versare all'Erario una quota non inferiore al 10 per cento dello stipendio, a titolo di contributo per il trattamento di quiescenza».

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