Art. 1
Per il periodo di anni tre, a decorrere dal 1° febbraio 1941-XIX, agli stabilimenti industriali che esercitano la loro attività, nel comune di Palermo è concesso, nei limiti della spesa di lire cinque milioni annui, un contributo, a carico dello Stato, per la energia elettrica da essi consumata in usi diversi dalla illuminazione. Il contributo è stabilito in centesimi dodici per ogni Chilowatt-ora di energia elettrica consumata dagli stabilimenti che ne fanno acquisto dai fabbricanti e di centesimi sei per ogni chilowatt-ora di energia elettrica consumata dagli stabilimenti che la producono con propri generatori e sarà in entrambi i casi aumentato o diminuito in misura pari agli aumenti od alle diminuzioni che, per disposizione del Ministero delle corporazioni ed in relazione al costo del carbon fossile, potranno essere apportati alle tariffe di vendita della energia elettrica per uso industriale nel comune di Palermo, salvo quanto previsto dal successivo art. 3.