LEGGE 24 agosto 1941, n. 1050
Art. 1
Per tutta la durata dell'attuale guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra sono sospesi i trasferimenti dal ruolo dei Comandi navali a quello dei Comandi marittimi, per il Corpo di stato maggiore della Regia marina, e dal ruolo delle Direzioni a quello dei Servizi, per il Corpo del genio navale.
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