LEGGE 29 agosto 1941, n. 1051
Art. 1
L'art. 63 del regolamento per la Milizia nazionale della strada, emanato in applicazione della legge 8 giugno 1931-IX, n. 836, ed approvato con R. decreto 20 ottobre 1932-X, n. 1554, è sostituito dal seguente: «Permanenza minima nei vari gradi. - La permanenza minima in ciascun grado di ufficiale indispensabile per poter conseguire la promozione al grado superiore è di: 4 anni per il grado di capo manipolo (3 anni per gli ufficiali nominati nella specialità anteriormente al 1° luglio 1941-XIX); 6 anni per il grado di centurione (4 anni per gli ufficiali nominati nella specialità anteriormente al 1° luglio 1941-XIX); 3 anni per i gradi successivi».
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