LEGGE 29 agosto 1941, n. 1052
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. La legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1382, relativa al pagamento di parte di indennità capitale in caso di occupazione d'urgenza per espropri determinati da esigenze militari, è estesa ai casi di occupazione di urgenza di immobili espropriati per esigenze militari della Regia marina e della Regia aeronautica. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 29 agosto 1941-XIX VITTORIO EMANUELE Mussolini - Grandi - Di Revel Visto, il Guardasigilli: Grandi
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