LEGGE 24 agosto 1941, n. 1057

Type Legge
Publication 1941-08-24
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. L'art. 2 del R. decreto-legge 26 luglio 1929-VII, n. 1413, convertito nella legge 23 dicembre 1929-VIII, n. 2294, è sostituito dal seguente: La posizione di servizio sedentario per l'Arma dei carabinieri Reali comprende 500 delle cariche di scrivano attualmente devolute per organico ai sottufficiali dei vari gradi, presso i comandi e reparti dei carabinieri Reali. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1941-XIX VITTORIO EMANUELE Mussolini - Di Revel Visto, il Guardasigilli: Grandi

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