LEGGE 29 agosto 1941, n. 1058

Type Legge
Publication 1941-08-29
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

Presso le università di Bari, Bologna Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Perugia, Pisa, Roma, Torino, Trieste, e presso il Regio istituto universitario di economia e commercio di Venezia è istituita, a carico del bilancio dello Stato, la scuola per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne. A tali scuole dovranno iscriversi tutti gli studenti che seguono corsi di laurea o di diploma per cui siano previsti dall'ordinamento didattico vigente esami in lingue straniere moderne; vi si potranno iscrivere anche coloro che seguono corsi di laurea e di diploma per i quali non siano previsti insegnamenti linguistici. Gli studenti del Regio politecnico di Torino e del Regio politecnico di Milano si iscriveranno alla scuola per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne istituita, rispettivamente, presso la locale Regia università; quelli del Regio istituto universitario di architettura di Venezia si iscriveranno alla scuola istituita presso il locale Regio istituto universitario di economia e commercio.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.