LEGGE 17 agosto 1941, n. 1065
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. La disposizione di cui all'art. 79 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, per la quale chi già ricopra il posto di professore universitario di ruolo conserva, in caso di nomina ad altra cattedra in seguito al risultato di concorso, la propria anzianità e il grado che occupava al momento della nuova nomina, si applica anche nei riguardi dei direttori delle Regie stazioni sperimentali agrarie o dei Regi istituti di sperimentazione agraria di cui all'art. 30 del R. decreto 29 maggio 1941-XIX, n. 489, che siano riusciti vincitori di concorsi a cattedre universitarie. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1941-XIX VITTORIO EMANUELE Mussolini - Bottai - Di Revel Visto, Il Guardasigilli: Grandi
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