LEGGE 24 agosto 1941, n. 1066
Art. 1
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentite la Confederazione fascista degli agricoltori, la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura e la Federazione nazionale dei Oonsorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura, stabilisce annualmente la superficie da destinare, in ciascuna provincia, alla produzione di semi e frutti oleosi. Gli agricoltori che intendono produrre tali semi e frutti, debbono munirsi della relativa licenza di coltivazione, facendone richiesta all'Ufficio provinciale dell'Associazione Nazionale Coltivatori Piante Erbacee Oleaginose (A.N.C.P.E.O.), il quale provvede al rilascio delle licenze stesse, fino a. coper, tura delle superfici assegnate ad ogni provincia.
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