LEGGE 24 agosto 1941, n. 1066

Type Legge
Publication 1941-08-24
Ultimo aggiornamento 2009-12-16
State In force
Source Normattiva
articles 1
Reform history JSON API

Art. 1

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentite la Confederazione fascista degli agricoltori, la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura e la Federazione nazionale dei Oonsorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura, stabilisce annualmente la superficie da destinare, in ciascuna provincia, alla produzione di semi e frutti oleosi. Gli agricoltori che intendono produrre tali semi e frutti, debbono munirsi della relativa licenza di coltivazione, facendone richiesta all'Ufficio provinciale dell'Associazione Nazionale Coltivatori Piante Erbacee Oleaginose (A.N.C.P.E.O.), il quale provvede al rilascio delle licenze stesse, fino a. coper, tura delle superfici assegnate ad ogni provincia.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)