LEGGE 24 agosto 1941, n. 1067

Type Legge
Publication 1941-08-24
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

L'art. 134 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329, quale risulta modificato dall'articolo 2 della legge 14 ottobre 1940-XVIII, n. 1539, è sostituito dal seguente: I cittadini dello Stato e coloro che in base alle disposizioni vigenti hanno facoltà di acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare, possono essere ammessi a contrarre arruolamento volontario nel Regio esercito purchè soddisfino alle seguenti condizioni: 1) abbiano compiuto il diciassettesimo e non superato il ventottesimo anno di età; 2) abbiano attitudine fisica al servizio militare in genere ed in particolare a prestare servizio nel corpo in cui chiedono di essere arruolati; 3) non siano incorsi in condanna per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina e di estorsione, truffa, appropriazione indebita, delitti contro la moralità e il buon costume e contro la famiglia, associazione a delinquere; 4) se minorenni facciano risultare il consenso avuto dal genitore esercente la patria potestà ovvero, in sua vece, dal tutore. Non occorre tale consenso per coloro che abbiano già concorso alla leva e siano stati arruolati, nè per i figli di italiani all'estero. Allorchè l'esercente la patria potestà od il tutore non possano, per causa di forza maggiore, dare il consenso, questo potrà essere dato da una delle persone indicate dagli articoli 346 e 352 del Codice civile, da designarsi dal giudice tutelare su istanza del minore; 5) sappiano leggere e scrivere. I giovani riformati alla leva o in rassegna possono essere ammessi all'arruolamento volontario, purchè sia cessata la causa che diede luogo alla riforma. Per l'ammissione all'arruolamento volontario gli aspiranti dovranno produrre: a) una domanda in carta legale diretta al Ministero della guerra; b) certificato di nascita; c) certificato di cittadinanza italiana; d) eventuale titolo di studio.

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