LEGGE 14 settembre 1941, n. 1068

Type Legge
Publication 1941-09-14
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Il fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I). è elevato da uno a due miliardi di lire. La somma necessaria per tale aumento è prelevata dagli avanzi conseguiti dall'Ente negli smobilizzi effettuati in questi ultimi anni e dalle riserve dalla sua situazione patrimoniale, anche risultanti da una valutazione delle partecipazioni possedute più adeguata in confronto all'opera di riorganizzazione delle aziende dell'Istituto compiuta e alle quotazioni correnti per i titoli di largo mercato. Dagli avanzi stessi è prelevata l'ulteriore somma di L.60.000.000 per essere destinata ad opere di preparazione professionale tecnica e di assistenza sociale. Al prelevamento di cui al comma precedente sarà dato corso secondo norme da approvarsi dal Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per le corporazioni. Il limite di un miliardo di lire di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 905, convertito nella legge 25 aprile 1938-XVI, n. 637, è elevato a due miliardi di lire.

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