LEGGE 14 settembre 1941, n. 1069
Art. 1
Il Ministro per le finanze è autorizzato a partecipare alla formazione del capitale azionario di una costituenda società anonima avente per fine l'attuazione del seguente piano di attività nella zona dell'isola d'Ischia compresa fra Casamicciola e Lacco Ameno nei limiti segnati nella planimetria allegata alla presente legge: a) lo studio scientifico per la valorizzazione delle acque termali e delle sorgenti di gas e vapori; b) il miglioramento dell'attrezzatura ricettiva e alberghiera; c) la messa in valore delle spiaggie marittime; d) provvedere a quanto altro è necessario per completare il programma di sviluppo della società nei limiti del capitale sociale; e) la partecipazione ad altre società aventi scopi connessi con quelli propri; f) l'impianto e l'esercizio di quei servizi pubblici che il Comune e l'Ente autonomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia costituito con la legge 22 luglio 1939-XVII, n, 1450, credessero di affidarle o di darle in concessione; g) la ricerca e lo sfruttamento di minerali radioattivi e loro derivati.
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