LEGGE 4 luglio 1941, n. 1080
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, concernenti l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani o congiunti di caduti nella guerra europea, si intendono applicabili anche ai cittadini che in qualità di assimilati o militarizzati hanno partecipato alle operazioni militari ivi indicate ed agli orfani e congiunti dei predetti cittadini caduti in dipendenza delle cennate operazioni. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 4 luglio 1941-XIX VITTORIO EMANUELE Mussolini - Teruzzi - Grandi - Di Revel - Bottai - Gorla - Tassinari - Ricci Visto, il Guardasigilli: Grandi
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