LEGGE 29 agosto 1941, n. 1092
Art. 1
Gli alunni delle scuole Regie di ogni ordine e grado che attendono alle esperienze ed esercitazioni pratiche previste nei programmi di insegnamento, o che, in applicazione della Carta della scuola, svolgono esercitazioni di lavoro, o partecipano a turni di lavoro regolati e diretti dalle autorità scolastiche, sono assicurati contro gli infortuni che possono aver luogo per causa violenta in occasione e durante l'esecuzione di tali esercitazioni e lavori.
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