LEGGE 25 luglio 1941, n. 1098

Type Legge
Publication 1941-07-25
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

La facoltà di rivedere i prezzi per i contratti relativi ad opere pubbliche, già sancita dall'art. 1 del R. decreto 3 febbraio 1938-XVI, n. 591, per i contratti relativi ad opere pubbliche da eseguirsi nell'Africa italiana ed estesa all'Albania con R. decreto-legge 9 novembre 1939-XVIII, n. 1752, per i contratti di durata superiore ad un anno, è estesa agli appalti relativi ad opere pubbliche, da eseguirsi in Albania, di durata inferiore ad un anno purchè superiore ai sei mesi. È ammessa altresì la revisione dei prezzi per i lavori relativi ad opere pubbliche di durata superiore ai sei mesi, in corso di esecuzione al 1° aprile 1940-XVIII, limitatamente però alla parte eseguita e da eseguirsi dopo tale data.

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