LEGGE 14 settembre 1941, n. 1112
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono convalidati i Regi decreti 20 febbraio 1941-XIX, n. 240; 10 aprile 1941-XIX, n. 244; 1° maggio 1941-XIX, n. 369; 29 maggio 1941-XIX, nn. 534 e 548, e 21 giugno 1941-XIX, n. 574, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio 1940-41. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 14 settembre 1941-XIX VITTORIO EMANUELE Mussolini - Di Revel Visto, il Guardasigilli: Grandi
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