LEGGE 24 agosto 1941, n. 1150

Type Legge
Publication 1941-08-24
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. I subalterni di complemento del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso di integrazione per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo predetto, come dal bando di cui al decreto Ministeriale 5 giugno 1940-XVIII, saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo indipendentemente dalla frequenza del detto corso d'integrazione nei limiti dei posti messi a concorso. Il numero dei posti stabiliti dal predetto bando di concorso potrà essere aumentato del decimo ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, esteso ai concorsi per ufficiali in servizio permanente effettivo con R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1400. La nomina avrà luogo con riserva di anzianità assoluta e relativa. L'anzianità assoluta di grado decorrerà dal giorno immediatamente successivo a quello di nomina ad aspirante degli allievi della Regia Accademia che hanno frequentato con successo il 2° corso regolare dell'anno accademico 1940-41. Il corso d'integrazione che i suddetti avrebbero dovuto frequentare prima della nomina, sarà effettuato dopo cessato l'attuale stato di guerra, al fine di completare la loro cultura generale e professionale e stabilire l'ordine di anzianità relativa secondo la graduatoria del risultato finale del corso. I sottotenenti nominati in virtù del primo comma del presente articolo che, per il loro comportamento in guerra, venissero proposti e giudicati idonei per l'avanzamento per merito di guerra, avranno confermata la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo con anzianità corrispondente alla data della proposta, qualora tale anzianità risulti più favorevole di quella che avrebbe potuto ad essi spettare per effetto del quarto comma del presente articolo, ed i medesimi saranno dispensati dalla frequenza del corso d'integrazione. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1941-XIX. VITTORIO EMANUELE Mussolini - Di Revel Visto, il Guardasigilli: Grandi

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